Milano, 15 maggio 2008
L'attività di gestione dei rifiuti effettuata dai Comuni attraverso il sistema delle piazzole ecologiche necessita di preventiva autorizzazione.
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione viene confermato dalla presente sentenza (20 marzo 2008, n. 12417), ultima di una lunga serie nello stesso senso e basata sulla normativa pregressa (vigente sino al 13 febbraio 2008).
La disciplina di tali centri, infatti, è stata modificata dapprima dal Dlgs 4/2008 che ha ricondotto tali ecopiazzole a "centri di raccolta" (articolo 183, Dlgs 152/2006) nei quali si svolge un'attività propedeutica al recupero, e di recente dal Dm 8 aprile 2008, che ha introdotto una semplificazione del regime autorizzatorio.
L'attività di gestione dei rifiuti effettuata dai Comuni attraverso il sistema delle piazzole ecologiche necessita di preventiva autorizzazione.
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione viene confermato dalla presente sentenza (20 marzo 2008, n. 12417), ultima di una lunga serie nello stesso senso e basata sulla normativa pregressa (vigente sino al 13 febbraio 2008).
La disciplina di tali centri, infatti, è stata modificata dapprima dal Dlgs 4/2008 che ha ricondotto tali ecopiazzole a "centri di raccolta" (articolo 183, Dlgs 152/2006) nei quali si svolge un'attività propedeutica al recupero, e di recente dal Dm 8 aprile 2008, che ha introdotto una semplificazione del regime autorizzatorio.